A CHI INTERESSA
Dal 24 aprile 1999, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114, per esercitare l'attività di commercio al minuto (compreso il commercio su aree pubbliche) e di commercio all'ingrosso non è più prevista l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.): le verifiche dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo per il settore alimentare), previsti per esercitare il commercio, sono effettuate direttamente dai Comuni. Per il commercio all'ingrosso le verifiche vengono effettuate dalla Camera di Commercio quando la ditta si iscrive nel Registro delle Imprese.
Il Dlgs. 114/1998 ha ridotto le specializzazioni merceologiche a due: settore alimentare e settore non alimentare. L'essere stati iscritti al R.E.C. - settore alimentare - è uno dei requisiti per esercitare l'attività del commercio di alimenti al minuto e all'ingrosso fino al 23/04/2004.
Attualmente l'obbligo di iscrizione al REC rimane soltanto per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, mense ecc.) regolata dalla legge 25/08/1991 n. 287.
Hanno pertanto l'obbligo di iscrizione al REC i soggetti che vogliano intraprendere tale attività sia che operino come persone fisiche (ditte individuali) sia che si organizzino costituendo una delle società previste dal codice civile.
Si ricorda, qualora l'attività venga svolta con la costituzione di una società, che la medesima dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese e dovrà prevedere nel proprio oggetto sociale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Dal 5 maggio 2001 non occorre più l'iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande quando l'attività è svolta all'interno di attività ricettive. Il rilascio dell'autorizzazione comunale abilita ad effettuare unitamente all'attività ricettiva, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: DEFINIZIONE
La legge di riferimento per il settore, come abbiamo detto, è la L. 287/91; per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzati. La medesima legge si applica anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
In sintesi, gli adempimenti amministrativi per l’apertura di un pubblico esercizio sono i seguenti:
- Iscrizione al R.E.C. presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione la persona fisica ha la residenza o, in caso di società, la sede legale;
- Autorizzazione amministrativa del Comune. Se viene rilevata un’attività già esistente non dovrà essere richiesta nuova autorizzazione amministrativa ma voltura dell’autorizzazione preesistente.
- Entro 30 giorni dall’apertura dell’attività l’esercente deve comunicare l’inizio attività presso i seguenti uffici:
- all’Ufficio IVA, indicando la data di inizio dell’attività;
- al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio;
- all’Ufficio I.N.P.S., per iscriversi per il pagamento dei contributi pensionistici e previdenziali.
Per svolgere le attività di commercio di alimenti e bevande e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il personale addetto alle vendite alla manipolazione e alla preparazione di alimenti deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria (compresi il titolare dell’esercizio e tutti coloro che prestano la propria opera nell’esercizio).
Per l’apertura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristoranti, trattorie, mescite, caffè, osterie) nonché per l’attività di produzione, confezionamento e preparazione di alimenti occorre l’autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco su parere favorevole dell’ufficiale sanitario.
Dott. Roberto Abbadessa
Un sito web sulla pizza venduto all'asta per 1,6 milioni di euro: ma i titolari non stanno a Napoli né in Italia ma in America. Il dominio di pizza.com, vale a dire il diritto all'utilizzo del nome su internet, è stato venduto all'asta per 2,6 milioni di dollari. A cederlo è un ex disegnatore di pagine web, Andrey Mikhalchuk, che aveva comprato il diritto a usare l'indirizzo telematiuco nel 1994, per soli 20 dollari. E lo aveva fatto per cercare di convincere una pizzeria a farsi registrare il sito, ma senza successo.
Quanto influisce oggi Internet, e il commercio elettronico in particolare, sul giro d'affari della pizza? E Napoli, riconosciuta patria della pizza, ha sfruttato questa opportunità? Massimo Di Porzio, Direttore Generale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che si definisce "l'unica associazione senza scopo di lucro che difende e diffonde la cultura della Verace Pizza napoletana artigianale nel mondo" dice: "il fortunato venditore ha guadagnato così tanto perché sono in pochi ad avere un dominio di I livello (formate da parola, punto ed estensione, come appunto www.pizza.com o cocacola.com) e cioè coloro che hanno fatto la registrazione per primi, all'incirca negli anni 90". Tutte le altre registrazioni sono formate da parole composte che non hanno la stessa immediatezza di accesso e visibilità, e per questo chi vende i marchi di primo livello guadagna molto. E nella prima metà degli anni Novanta, a Napoli e in Italia, il fenomeno Internet era conosciuto solo da pochi iniziati.
E nella prima metà degli anni Novanta, a Napoli e in Italia, il fenomeno Internet era conosciuto solo da pochi iniziati. "Quanto ai siti web specializzati, a Napoli - spiega Di Porzio - ce ne sono eccome e il sito della verace pizza napoletana ne è un esempio". Le ricadute economiche? Più che incidere sul giro d'affari della pizza in termini di fatturato, il web ha ricadute positive soprattutto "per quanto riguarda l'immagine delle aziende". "E' chiaro che se posso accedere al sito della pizza napoletana dall'altra parte del mondo - afferma - la ricaduta sulla visibilità è grande".E questo porta benefici anche sul fatturato; bisogna però saperci stare sul web. Bisogna essere sempre in linea con gli standard imposti a livello internazionale, in termini di dinamicità e chiarezza del sito", altrimenti si scivola in posizioni secondarie sui motori di ricerca.
D'accordo sul fatto che stare su Internet abbia ricadute soltanto sull'immagine del territorio e sulla promozione dei suoi prodotti è anche il Presidente Antonio Pace; chiarisce che "il marchio della verace pizza napoletana non è stato pensato per averne benefici economici quanto per la promozione del territorio. Gli iscritti all'associazione, infatti, devono seguire un regolamento disciplinare per poter inserire nei loro menù il marchio pizza verace napoletana".
(Tratto da "Il denaro" del 09/04/07)